Sportello sociale
Per orientarsi tra soluzioni, moduli e possibilità
L'Associazione Risveglio Onlus, consapevole delle difficoltà dell’iter burocratico che si presenta davanti ai famigliari di Persone colpite da GCA, offre un servizio di “sportello di orientamento al cittadino e segretariato sociale”.
Attraverso la presenza di un’assistente sociale, gli utenti potranno fruire di un servizio di ascolto e supporto psico-sociale, informazioni circa i servizi alla persona di natura sanitaria e sociale, sia pubblici che privati, presenti sul territorio, nonché di un orientamento sulle procedure burocratiche necessarie.
In qualsivoglia circostanza ove sia presente una alterazione dello stato di coscienza, la persona diviene titolare di alcuni diritti specifici oltre, chiaramente, a quelli civili ed inalienabili di cui resta possessore.
Tali diritti offrono la possibilità di fruire di alcuni servizi e prestazioni, appositamente e gratuitamente erogati dagli enti preposti. Vi sono, pertanto, fondamentali procedure da attivare nei tempi più brevi possibili per consentire il miglior soddisfacimento di quelle che sono le esigenze socio-assistenziali della persona con alterazione dello stato di coscienza, nonché la sua rappresentanza e tutela.
Facciamo Chiarezza
Il servizio, totalmente gratuito, istituito per conto di Roma Capitale, è attivo presso la sede di “Casa Iride”
Via di Torre Spaccata 157, 00169 Roma
06 2326 7115
martedì, mercoledì e venerdì
dalle 10 alle 13 / dalle 15 alle 17
Le procedure, nel dettaglio
Nomina dell'amministratore di sostegno
L’amministratore di sostegno è una figura istituita con legge n° 6 del 9 gennaio 2004 per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, alla cura della propria persona e del proprio patrimonio. Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso alla Cancelleria della Sezione Tutele presso il Tribunale Ordinario del luogo di residenza della persona.
Il ricorso può essere proposto:
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dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
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dal coniuge
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dalla persona stabilmente convivente
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dai parenti entro il quarto grado
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dagli affini entro il secondo grado
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dal tutore o curatore
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dal pubblico ministero
Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
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delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno
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della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
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dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
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degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno
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dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
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della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
L’amministratore di sostegno viene quindi nominato dal giudice tutelare tra:
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il coniuge che non sia separato legalmente
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la persona stabilmente convivente
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il padre, la madre
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il figlio
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il fratello o la sorella
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il parente entro il quarto grado
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persona designata con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata
L’amministratore di sostegno può essere nominato “d’ufficio” (trattasi di persona estranea alla famiglia del beneficiario e non di sua conoscenza) ove siano presenti difficoltà e/o conflittualità in seno alla famiglia. La nomina di amministratore di sostegno può essere revocata su ricorso delle parti interessate, qualora lo stesso sia inadempiente o non sussistano più le motivazioni per le quali ne era stata effettuata la nomina.

