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Caso Eluana Englaro

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Il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha autorizzato la sospensione del sostentamento alimentare vitale (ulteriormente definito "artificiale" e non si capisce cosa abbia di artificiale la somministrazione di cibo e acqua) alla dolce Eluana (avallando così una sorta di omicidio legalizzato) è ingiustificatamente (trattandosi di decidere le sorti di una vita umana!) carente sotto un profilo giuridico, scientifico, clinico, etico,di merito.
In un'ottica di accertamento del carattere di irreversibilità di una situazione di cosiddetto stato vegetativo, i giudici si rifanno (così testualmente nel decreto) ad una "relazione tecnica, di riconosciuto valore scientifico, redatta da un gruppo di lavoro interdisciplinare formato di esperti, in relazione agli obiettivi conoscitivi di cui a decreti del ministro della sanità 20.10.2000".
Nel decreto si riportano alcuni passi di tale relazione, tra cui:"Secondo studi elaborati dalla Multi Society Task Force, che si condivide,trascorso tale lasso di tempo (12 mesi), la probabilità di ripresa di funzioni superiori è insignificante...E' fuori discussione che gli individui in satato vegetativo non rispondono ai criteri per l'accertamento della morte cerebrale. Resta però il fatto che per essi non sarà mai più possibile una attività psichica..Essi...sono esseri puramente vegetativi...".
Contro questa relazione tecnica, che nel decreto della Coete d'Appello ci si azzarda a definire "di riconosciuto valore scientifico", e soprattutto contro le ultime parole riportate è subito esplosa una veemente opposizione da parte del settore medico, scientifico, etico e da parte di tutte le famiglie con congiunti in quella situazione.
Anche la nostra Associazione Risveglio inviò subito un comunicato di netto rifiuto.
Di fronte a tutti questi cori di protesta, il Ministero della Sanità si affrettò a trasmettere un comunicato (n.251 del 7 giugno 2001) dove, con riguardo alla predetta relazione, si fece presente che "si tratta di un documento di studio elaborato da un'apposita commissione di esperti che deve essere ancora trasmesso e visionato dal Ministro della Sanità, professor Umberto Veronesi. Pertanto, il contenuto del documento non ha per ora alcun rilievo dal punto di vista istituzionale".
E questo è il documento di "riconosciuto valore scientifico" su cui si è basato il decreto della Corte d'Appello!
Ma non basta! Con successivo decreto del Ministero della Salute del 12 settembre 2005 fu istituita una commissione tecnico-scientifica sullo "stato vegetativo e di minima coscienza". Furono chiamati a far parte della commissione i massimi esperti ed operatori sul campo, cioè tutti i maggiori medici che da anni assistono persone in questa situazione con rigoroso approfondimento scientifico. Il documento finale di questa Commissione tecnico-scientifica è datato 14 dicembre 2005 e, questo sì, è un documento ufficiale.
In questo documento si legge che lo studio della Multi Society Task Force (cioè proprio quello preso a base nella relazione su cui si è fondata la Corte d'Appello) "si caratterizza per una casistica non particolarmente ampia, fondata su esame retrospettivo di studi non controllati, priva di follow-up oltre i 12 mesi", che "la letteratura a supporto di una cornice temporale per la definizione di permanenza è piuttosto debole", che "il termine di permanente è intrinsecamente inesatto, sia dal punto di vista linguistico che dal punto di vista della realtà medica", che la MSTF è giunta ad una sintesi grossolana e scientificamente poco fondata nell'affermare che si possa diagnosticare, con elevato grado di certezza medica, che non vi è ulteriore speranza di un recupero della coscienza o che, se la coscienza venisse recuperata, il paziente resterebbe gravemente disabile".
Per tutti questi motivi la Commissione afferma che è scientificamente "opportuno non usare il termine di Stato Vegetativo Permanente per una ragione di tipo etico e perchè il termine permanente implica una certezza di immodificabilità della non responsività che solitamente non può essere raggiunta".
Quella Commissione conlude il suo lavoro con un "rifiuto dell'abbandono assistenziale" e, in fine con queste parole:"Quando l'iter riabilitativo si è concluso, per l'instaurarsi di una condizione di cronicità a bassa speranza di recupero, il paziente resta portatore del diritto alla assistenza di base (comprendente l'idratazione e la nutrizione, l'igiene personale, la mobilizzazione, il riscaldamento). Tale assistenza di base è indispensabile per assicurare il diritto alla vita. Il fatto che essa venga assicurata al paziente in stato vegetativo, come ad ogni altra persona in condizioni di fragilità, costituisce un segno inconfondibile del livello di civiltà di una organizzazione sociale. La sua sospensione è inaccettabile se fondata su un giudizio esterno negativo sulla qualità della vita del paziente e si configurerebbe, se ammessa, come un atto di eutanasia omissiva".
Queste parole così straordinariamente penetranti ed efficaci non sono state scritte da un filosofo, da un familiare, da un etico, da un sacerdote. Esse sono il frutto di una elaborazione scientifica condotta dai più importanti medici e ricercatori italiani in materia e sono state ufficializzate in un documento pubblico ministeriale.
Il motivo per cui la Corte d'Appello di Milano abbia voluto basare la propria decisione su un documento precedente non ufficiale, avversato da tutto il mondo scientifico, che non ha avuto alcun seguito, anzichè su di un documento ben successivo e più recente, redatto dai maggiori esperti e ricercatori medici attuali, ufficializzato dallo stesso Ministero e costituente oggi il punto di partenza di ogni futura elaborazione scientifica è un mistero che sarebbe giusto svelare, perchè il decreto dei giudici milanesi, ancorchè emanato nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è di assoluto interesse pubblico e soprattutto perchè è un decreto che legalizza l'omicidio di una persona.
Francesco Napolitano - Presidente Associazione Risveglio

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